Contratto di lavoro. Notizie utili per tutti

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Avere un buon contratto di lavoro è qualcosa a cui ogni lavoratore mira (sopratutto in Italia); ma quali sono i contratti di lavoro esistente oggi in Italia? Quali sono le principali differenze e come muoversi in questo sistema?

Innanzitutto una prima suddivisione rispetto all’autonomia del lavoratore/professionista, ovvero alla presenza o meno di un contratto di lavoro vero e proprio, che disciplini il rapporto tra i vari soggetti presi in causa. In questo senso possiamo trovare:

  1. Lavoro subordinato. In questa tipologia, chiamata anche lavoro dipendente, vi è un rapporto di lavoro tra un individuo lavoratore e un datore di lavoro, che può essere una società, un’impresa individuale, uno studio professionale, un’associazione o altro. Nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore si impegna a offrire le proprie prestazioni, che possono essere manuali o intellettuali, in cambio di una retribuzione definita a priori.
  2. Lavoro parasubordinato. L’espressione “lavoro parasubordinato” indica una particolare forma di lavoro autonomo che si differenzia dal modello generale perché, nonostante la qualificazione formale, presenta talune affinità con il lavoro subordinato. Si tratta di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma senza vincolo di subordinazione.
  3. Lavoro autonomo. Rientrano in questa categoria tutte quelle prestazioni che si concretizzano nel compimento di un’opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione (ad esempio, artigiani, professionisti, consulenti, agenti e rappresentanti di commercio).

Vediamo ora nello specifico queste tre tipologie di contratto di lavoro o modalità con cui erogare servizi e manodopera.

Lavoro subordinato

Contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato ha maggiori vantaggi in quanto offre più garanzie, tutele e stabilità al lavoratore, sia per la continuità del lavoro, sia perché il datore non può licenziare il dipendente senza giusta causa. Non c’è scadenza temporale: il rapporto termina solo se il dipendente viene licenziato o si dimette, previo periodo di preavviso.

Nel caso del contratto a tempo determinato, invece, il lavoratore e chi lo assume stabiliscono un termine alla durata del rapporto. Spesso viene utilizzato dalle aziende, o privati, come periodo di prova per assumere poi il dipendente a tempo indeterminato, se l’esperienza è stata positiva. Il lavoratore deve attendere la fine del contratto per dimettersi, o rischia di dover risarcire i danni.

– Contratto di lavoro a tempo parziale (o part time)

Il contratto di lavoro part-time, può essere di tipo indeterminato o determinato e prevede un numero di ore lavorative ridotto rispetto al normale contratto full-time. Di lavoro a tempo parziale ne esistono tre tipi:

  • part-time orizzontale: il dipendente lavora un numero di ore uguali tutti i giorni della settimana, solitamente 4 o 5;
  • part-time verticale: il dipendente lavora in giorni specifici in full-time;
  • part-time misto: è una combinazione delle due tipologie precedenti, con alcuni giorni a tempo pieno e altri con orario ridotto.

Con il contratto part-time si hanno gli stessi diritti di un dipendente assunto a tempo pieno per quanto riguarda la durata dei congedi, le modalità di maturazione delle ferie e i diritti sindacali. Inoltre, si possono stipulare più contratti part-time. Il vantaggio principale è di lasciare tempo libero a disposizione per svolgere altre attività e di ricevere una retribuzione commisurata alle ore di lavoro svolte.

Apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile. Ne esistono tre tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
  2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

– Contratto di lavoro intermittente

E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:

  • con obbligo di disponibilità: il lavoratore è obbligato a restare a disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità determinata dai contratti collettivi. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità. In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.
  • senza obbligo di disponibilità: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate.

Contratto di somministrazione

Nel contratto di somministrazione, che può essere indeterminato o determinato, sono coinvolte tre parti:

  • il lavoratore (somministrati);
  • il datore di lavoro (utilizzatore);
  • un’agenzia autorizzata (somministratore) che si occupa di ricercare e selezionare il personale, e di ovviare a tutte le pratiche burocratiche per conto del lavoratore e dell’impresa.

Il lavoratore è assunto e retribuito dall’agenzia autorizzata, che gli versa i contributi. Questa verrà rimborsata dal datore di lavoro con l’aggiunta di una percentuale.

Lavoro autonomo

Con l’espressione lavoro autonomo,si intendono quelle prestazioni che si concretizzano nel compimento di un’opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione (ad esempio, artigiani, professionisti, consulenti, agenti e rappresentanti di commercio).

Sono lavoratori autonomi gli imprenditori, i coltivatori diretti, i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti. In genere il lavoratore autonomo:

  • auto-organizza il proprio lavoro, nel senso che l’orario di lavoro, la sede di lavoro, le modalità di svolgimento del lavoro ecc., vengono decisi personalmente;
  • è proprietario dei mezzi di produzione (gli strumenti che servono per produrre un determinato bene o servizio);
  • si assume i rischi economici e giuridici della propria attività lavorativa;
  • il suo lavoro è misurato sui beni e servizi che riesce a vendere;
  • il compenso per la produzione effettuata viene concordato tra il lavoratore e il committente o cliente (colui per il quale si svolge il lavoro).

I lavoratori autonomi possono a loro volta avere dei collaboratori, anche lavoratori dipendenti, altra situazione che li distingue dai lavoratori subordinati

Lavoro parasubordinato

I lavoratori parasubordinati si trovano in una posizione intermedia tra quelli subordinati e gli autonomi: essi infatti, rispetto al datore di lavoro, si trovano in una situazione di debolezza socio-economica equiparabile a quella dei lavoratori subordinati, necessitando dunque di forme di tutela affini a quelle previste per questi ultimi.

L’espressione “lavoro parasubordinato” indica una particolare forma di lavoro autonomo che si differenzia dal modello generale perché, nonostante la qualificazione formale, presenta talune affinità con il lavoro subordinato.

Per meglio comprendere tale affermazione, pare opportuno ricordare come il lavoro subordinato si distingua dal lavoro autonomo a causa della necessaria soggezione del lavoratore alle direttive del proprio datore (eterodirezione). Laddove nel caso concreto tale elemento non emerga chiaramente, la giurisprudenza ha sottolineato come si sia comunque in presenza di un rapporto di lavoro subordinato se ricorrono una serie di indici quali l’inserimento nell’impresa del committente, la continuità della prestazione, l’assenza di rischio di impresa, il rispetto dell’orario di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa e a scadenze prestabilite. La Corte Costituzionale, invece, ha individuato il carattere distintivo della subordinazione nell’inserimento del lavoratore nella struttura produttiva del datore che, al contempo, è anche l’unico soggetto legittimato ad appropriarsi del prodotto dell’attività del prestatore (doppia alienità). In tutti questi casi, il rapporto di lavoro deve essere regolato dalla disciplina maggiormente garantista prevista per il lavoro subordinato, mentre in tutte le altre ipotesi vi è un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e seguenti del Codice Civile.